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FOCUS SICUREZZA

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  • 6 mag
  • Tempo di lettura: 2 min

DVR e DUVRI: obblighi, responsabilità e rischi spesso sottovalutati


Nel sistema della sicurezza sul lavoro, DVR e DUVRI vengono ancora troppo frequentemente considerati meri adempimenti formali. In realtà, rappresentano strumenti centrali di prevenzione e organizzazione aziendale, con rilevanti implicazioni anche sotto il profilo delle responsabilità civili e penali.


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), disciplinato dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, deve riguardare tutti i rischi presenti nell’attività lavorativa: rischi organizzativi, interferenziali, chimici, fisici, ergonomici, stress lavoro-correlato, differenze di genere, età, tipologia contrattuale e molto altro.


La Corte di Cassazione ha ribadito più volte un principio fondamentale: il DVR è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Anche quando il Servizio di Prevenzione e Protezione collabora alla valutazione, la responsabilità finale resta sempre in capo al datore di lavoro.


Diverso è il caso del DUVRI, previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che riguarda i rischi derivanti dalle interferenze tra imprese negli appalti, servizi o forniture. In questo caso, la responsabilità della redazione ricade sul committente che ha la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro.

Attenzione però: il fatto che il DUVRI sia obbligo del committente non esonera le imprese appaltatrici dagli obblighi di cooperazione, coordinamento e prevenzione. Ogni datore di lavoro resta comunque tenuto a valutare i rischi connessi alla propria attività e ad adottare misure concrete di tutela.


La giurisprudenza più recente evidenzia inoltre un altro aspetto essenziale: un DVR generico, standardizzato o non aderente alla reale organizzazione aziendale può essere considerato equivalente a un’omessa valutazione dei rischi.


Per questo motivo, DVR e DUVRI non dovrebbero mai essere trattati come semplici documenti “da tenere in azienda”, ma come strumenti operativi costruiti sulla reale attività svolta, sulle lavorazioni presenti e sulle interferenze effettive.


Una corretta gestione documentale della sicurezza significa:

✔ tutela dei lavoratori

✔ riduzione del rischio sanzionatorio

✔ maggiore organizzazione aziendale

✔ migliore gestione degli appalti

✔ maggiore tutela del datore di lavoro e dei dirigenti


 
 
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